Il P.R.A.:
– deve essere trasmesso, ai sensi del DPR 160/2010 e dell’art. 5 della L.R. 15/2013, al SUAP del Comune o dell’Unione dei Comuni nel quale viene realizzato l’intervento, unitamente alla richiesta o alla presentazione del necessario titolo abilitativo edilizio;
– deve essere conforme ai contenuti definiti nell’Atto Regionale di Coordinamento Tecnico sui Programmi di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola nonché sui fabbricati abitativi dell’imprenditore agricolo, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 623 del 29 aprile 2019, integrata dalla delibera n. 713 del 03 maggio 2019, e deve comprendere l’Atto unilaterale d’obbligo di cui all’art. 3.2.5 dell’atto di coordinamento di cui sopra.
Ai sensi dell’art. 5.8, comma 7, delle N.T.A. del P.S.C. vigente, la realizzazione di nuovi impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e di nuovi allevamenti zootecnici è subordinata alla stipula di una “convenzione” che ne disciplina gli aspetti di impatto ambientale e prevede l’obbligo di demolizione e bonifica del terreno in caso di dismissione.
Con Delibera della Giunta Comunale n. 101 del 10/08/2023 è stato approvato lo “schema di convenzione” comprensivo degli obblighi previsti dall’art. 5.8, comma 7, delle N.T.A. del P.S.C. vigente e dall’art. 3.2.5 dell’atto di coordinamento approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 623 del 29 aprile 2019, integrata dalla delibera n. 713 del 03 maggio 2019.