– Entro il mese di aprile, di ogni anno dispari, il sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d’assise e di Corte di assise di appello. L’iscrizione va fatta entro il 31 luglio;
– entro il 30 agosto la commissione comunale provvede a compilare ed integrare gli elenchi con l’iscrizione d’ufficio (art.15 Legge 287 del10/04/1951) di tutti coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge;
– entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi al Tribunale di Modena;
– entro il 30 ottobre la commissione circondariale, convocata dal Presidente del Tribunale, provvede alla revisione di sua competenza;
– entro il 15 novembre (termine indicativo) gli elenchi compilati dalla commissione circondariale sono resi noti in ogni comune mediante affissione nell’albo pretorio e con pubblico manifesto;
-entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio, ogni cittadino maggiorenne può presentare reclamo, in carta esente da bollo, presso il Tribunale Richiesta cancellazione Albo Giudici Popolari
– ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti al Tribunale;
– il tribunale trasmette gli elenchi, i verbali ed i reclami rispettivamente al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte d’Assise e al Presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello. Il Presidente, ricevuti gli elenchi, i verbali ed i reclami procede, con la partecipazione di due giudici e nel termine di un mese, alle seguenti operazioni:
1) rivede e controlla gli elenchi;
2) decide, previa comunicazione alla parte interessata, sui reclami iscrivendo o cancellando i nomi di coloro che furono omessi ovvero iscritti indebitamente;
3) forma gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte d’Assise di Corte d’Assise di Appello secondo l’ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti;
4) approva gli albi con decreto.