Dichiarazione di nascita

  • Servizio attivo

La dichiarazione di nascita può essere resa presso il centro Ospedaliero ove avviene la nascita, al Comune ove è avvenuta la nascita, al Comune ove risiedono i genitori, o se i genitori risiedono in due diversi Comuni, in quello ove risiede.

A chi è rivolto

Possono dichiarare la nascita i genitori, un procuratore speciale, oppure un medico, un’ostetrica o una persona che abbia assistito al parto.

Come fare

La denuncia può essere fatta:

  • presso il centro Ospedaliero ove avviene la nascita;
  • al Comune ove è avvenuta la nascita;
  • al Comune ove risiedono i genitori;
  • se i genitori risiedono in due diversi Comuni, in quello ove risiede la madre;

Se la dichiarazione di nascita viene effettuata presso il Comune, dovrà essere resa presso il Servizio Anagrafe / Stato Civile da uno o da entrambi i genitori.
Se i genitori sono coniugati è sufficiente la presenza di uno solo dei due.
Se non sono coniugati, ed entrambi intendono riconoscere il bambino, occorre siano presenti contemporaneamente al momento della dichiarazione.

I cittadini stranieri non legalmente residenti devono comunque denunciare la nascita nei termini di legge

Cosa serve

  • Attestato di nascita rilasciato dall’Ospedale, Casa di Cura o per nascite avvenute in abitazione privata dal ginecologo o ostetrica che ha prestato assistenza.
  • Documento d’identità della persona che effettua la dichiarazione di nascita.

Cosa si ottiene

La dichiarazione e il certificato di nascita.

Tempi e scadenze

  • Entro i 3 giorni successivi alla data di nascita se la denuncia è fatta direttamente in ospedale
  • Entro i 10 giorni successivi alla data di nascita se la denuncia viene fatta presso l’anagrafe di nascita o di residenza. Se il 10° giorno è festivo la denuncia può essere effettuata il giorno successivo.

Possono dichiarare la nascita i genitori, un procuratore speciale, oppure un medico, un’ostetrica o una persona che abbia assistito al parto.

Quanto costa

Il servizio è gratuito

Accedi al servizio

Puoi accedere agli uffici direttamente senza appuntamento

Ulteriori informazioni

Attribuzione del doppio cognome
Dall’01/06/2022, dalla pubblicazione nella Gazzetta  n.111 serie speciale, n. 22 della sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 27/04/2022, la regola, in contrasto a quella precedente la quale prevedeva l’attribuzione del cognome paterno, diviene quella dell’assegnazione al nuovo nato del doppio cognome, paterno e materno nell’ordine scelto di comune accordo dai genitori.
In deroga alla regola generale è comunque prevista la possibilità per i neogenitori di attribuire al figlio  solo il cognome paterno oppure solo quello materno purchè ci sia l’accordo di entrambi.

Pagina aggiornata il 05/02/2025

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri