L’assistenza di un avvocato è facoltativa. Stante il carattere personale delle dichiarazioni di ciascun coniuge, davanti all’ufficiale di stato civile l’eventuale avvocato non può sostituire la parte assistita, la quale pertanto deve essere presente di persona (circ. Min. interno 19/2014).
L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Va pertanto esclusa qualunque causa avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come, ad esempio, l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti (circ. Min. interno 19/2014).
Nei soli casi di separazione personale, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, una volta ricevute le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di 30 giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo, anche ai fini delgli adempimenti previsti (annotazioni negli atti di nascita, iscrizioni negli archivi informatici, annotazioni negli atti di matrimonio). La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo (www.camera.it).
Ciascuno dei coniugi deve autocertificare, ai sensi art. 46, DPR 445/2000, l’assenza – anche di una sola parte – di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. L’autocertificazione viene controllata ai sensi art. 71, stesso DPR (circ. Min. interno 19/2014).