Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all’ufficiale di stato civile

  • Servizio attivo

I coniugi possono rendere congiuntamente all’ufficiale di stato civile competente la dichiarazione di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio, o di modificare le condizioni di separazione e di divorzio

A chi è rivolto

La dichiarazione congiunta di separazione, scioglimento o divorzio, può essere resa dai coniugi che non abbiano figli minori,  figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Almeno uno dei coniugi deve essere residente nel Comune di Pavullo, oppure che i coniugi:
– abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Pavullo;
– se sposati all’estero, abbiano trascritto l’atto di matrimonio nei Registri dello Stato Civile del Comune diPavullo.

Come fare

L’assistenza di un avvocato è facoltativa. Stante il carattere personale delle dichiarazioni di ciascun coniuge, davanti all’ufficiale di stato civile l’eventuale avvocato non può sostituire la parte assistita, la quale pertanto deve essere presente di persona (circ. Min. interno 19/2014).

L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Va pertanto esclusa qualunque causa avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come, ad esempio, l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti (circ. Min. interno 19/2014).

Nei soli casi di separazione personale, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, una volta ricevute le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di 30 giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo, anche ai fini delgli adempimenti previsti (annotazioni negli atti di nascita, iscrizioni negli archivi informatici, annotazioni negli atti di matrimonio). La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo (www.camera.it).

Ciascuno dei coniugi deve autocertificare, ai sensi art. 46, DPR 445/2000, l’assenza – anche di una sola parte – di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. L’autocertificazione viene controllata ai sensi art. 71, stesso DPR (circ. Min. interno 19/2014).

Cosa serve

Il servizio è erogato previo appuntamento
Il giorno dell’appuntamento si deve consegnare la dichiarazione congiunta di separazione/divorzio/modifica delle condizioni ISTANZA CONIUGI.pdf / ISTANZA CONIUGI.docx 
unitamente a:

  • documento di identità dei coniugi
  • pagamento del diritto fisso di € 16,00

Cosa si ottiene

La separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con annotazioni sugli atti interessati e variazioni di stato conseguenti.

Tempi e scadenze

Dalla data dell’atto di stato civile contenente l’accordo (e non da quella di conferma) decorrono i 3 anni di separazione legale per richiedere una sentenza di divorzio. Tale data sarà riportata nelle annotazioni sui registri di stato civile ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati (circ. Min. interno 19/2014).

Quanto costa

Al momento della sottoscrizione dell’atto contenente la conclusione dell’accordo, l’ufficiale di stato civile esige il diritto fisso non superiore a € 16,00, importo corrispondente all’imposta fissa di bollo, prevista per la pubblicazione di matrimonio ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 642

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi

(attenzione: il testo delle norme collegate potrebbe NON essere aggiornato)

  • DM interno 9.12.2014. Formule in materia di separazione personale, scioglimento del matrimonio, cessazione dei suoi effetti civili nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
  • DL 12.9.2014, n. 132. Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. Art. 12. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.
  • DPR 3.11.2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

Pagina aggiornata il 05/02/2025

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