Convivenze di fatto

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

A persone maggiorenni che decidono di convivere senza sposarsi nè unirsi civilmente.
Dal 5 giugno 2016, con l’entrata in vigore della Legge n. 76 del 20 maggio 2016 (commi 36-65 dell’art. 1), è possibile costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni anche dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, se residenti e coabitanti nel Comune di Pavullo.
L’Ufficiale d’Anagrafe, al termine del procedimento di registrazione della Carta di convivenza (ovvero la dichiarazione di convivenza di fatto), rilascia il provvedimento di conferma della convivenza di fatto.

Descrizione

Cosa serve

Dichiarazione congiunta degli interessati RICHIESTA COSTITUZIONE CONVIVENZA DI FATTO.rtf, documenti di identità degli interessati
ATTENZIONE: al fine della verifica dei requisiti previsti dalla legge, i cittadini stranieri dovranno presentare un’attestazione consolare rilasciata dalla competente autorità diplomatica del proprio paese presente in Italia. L’attestazione ha una validità di 6 mesi dalla data del rilascio.

Cosa si ottiene

L’anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto che può essere richiesta agli sportelli anagrafici, nel rispetto della normativa sull’imposta di bollo.

La convivenza di fatto può estinguersi per:
– matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
– decesso di un convivente;
– cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio);
– cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi
La cessazione della convivenza di fatto può essere comunicata, da uno o entrambi i conviventi, presentando apposita dichiarazione RICHIESTA CESSAZIONE CONVIVENZA DI FATTO.rtf
Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione.

Tempi e scadenze

Entro due giorni lavorativi avviene la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici, vi sono poi 45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti.

Quanto costa

Nessun costo

Accedi al servizio

La dichiarazione può essere inoltrata:
– presso gli sportelli dell’ anagrafe nei normali orari di apertura
– per raccomandata
– per fax
– per via telematica
Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni: a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica o PEC; b) che gli autori siano identificati dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o SPID, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione dei soggetti che effettuano la dichiarazione; c) che la copia della dichiarazione recante le firme autografe e le copie dei documenti di identità dei dichiaranti siano scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o PEC.

Pubblicato: 22 Maggio 2024Ultima modifica: 24 Ottobre 2024