Modalità per richiedere la vidimazione del registro dei volontari che prestano attività di volontariato in modo abituale e non occasionale presso un Ente del terzo settore (Ets).
Gli enti del terzo settore devono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato, al fine di adempiere agli obblighi assicurativi.
Il registro, prima di essere utilizzato, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L’autorità che provvede alla bollatura deve altresì dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.
Il registro dei volontari è un documento nel quale sono riportate le informazioni di tutte le persone che prestano attività di volontariato in modo abituale e non occasionale presso un Ets.
L’articolo 17 del decreto legislativo 117/2017 (Codice del terzo settore) al comma 1 prevede infatti che “gli enti del terzo settore (Ets) possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale”.
Gli Ets hanno anche l’obbligo di assicurare tutti i volontari di cui si avvalgono (articolo 18 Codice del terzo settore).
La vidimazione del registro è volta a garantire la veridicità del documento e a prevenirne una alterazione dei contenuti (ad esempio sopprimendo o inserendo delle pagine).
Chi può richiedere
Rientrano nella definizione di enti del terzo settore fornita dall’articolo 4 del Codice del terzo settore
- organizzazioni di volontariato
- associazioni di promozione sociale
- enti filantropici
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali
- reti associative
- società di mutuo soccorso
- associazioni, riconosciute o non riconosciute
- fondazioni
- altri enti di carattere privato diversi dalle società
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore.
Il/la legale rappresentante – o un/una suo/a delegato/a – dell’ente del terzo settore con sede legale a Pavullo nel Frignano iscritto nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) o in fase di trasmigrazione dall’Albo provinciale delle organizzazioni di volontariato o dal Registro provinciale delle associazioni di promozione sociale al Runts, deve consegnare:
- la richiesta di vidimazione del registro di cui al modulo allegato, sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell’ente comprensiva dell’eventuale delega per la consegna e/o il ritiro del registro
- il registro dei volontari non occasionali con le pagine numerate
- la copia dell’atto costitutivo o dello Statuto dell’Ets
- la copia di un documento di identità in corso di validità del/della legale rappresentante e/o della persona delegata.
Tempi di attesa: la segreteria comunale provvede alla vidimazione dei registri che saranno restituiti agli interessati previa comunicazione telefonica.
Modalità: la richiesta di vidimazione dei registri va presentata all’Ufficio Protocollo del Comune in cui ha sede l’Ets e, compilando il modulo allegato, al quale vanno allegati:
- copia di un documento di identità del richiedente;
- registro da vidimare, con le pagine numerate e non compilate;
- copia dello Statuto dell’Ente.
Per ciascun volontario l’Ets deve indicare (articolo 3, comma 4 decreto ministeriale 6 ottobre 2021):
- il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita
- la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente
- la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro.
Costo: gratuito
Ai sensi del decreto ministeriale 6 ottobre 2021, gli ets che si avvalgono anche di volontari occasionali possono istituire un’apposita sezione separata del registro, ove iscriverli (art. 3, comma 1). In tale sezione devono essere indicati gli stessi dati riportati per i volontari non occasionali (art. 3, comma 4) che vanno conservati e messi a disposizione dell’impresa assicuratrice secondo le modalità concordate con la stessa (art. 3, comma 6). Questa sezione del registro non necessita di vidimazione.
Note: attualmente il Codice del terzo settore non impone particolari formalità, come la vidimazione, per la tenuta degli altri registri e libri sociali (es. libro dei verbali).
Per gli Ets la vidimazione del registro è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 82, comma 5 del decreto legislativo 117/2017.
Inoltre, la nota di chiarimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 12675 del 14 settembre 2022, ha confermato che la vidimazione può essere effettuata anche dal/dalla segretario/a comunale in qualità di pubblico ufficiale, non espressamente citato nell’attuale formulazione del decreto ministeriale 6 ottobre 2021.
Riferimenti normativi
Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 Suppl. Ordinario n. 43
Decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicato nella Gazzetta ufficiale serie generale n. 285 del 30 novembre 2021, recante “Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli”
Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 12675 del 14 settembre 2022