Descrizione procedimento | Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. La possibilità di effettuare il ravvedimento sussiste finché il comune non abbia contestato la violazione o non abbia iniziato l’attività di controllo, di cui il contribuente abbia avuto formale notizia. |
Modalità di presentazione | Al calcolo del ravvedimento operoso provvede spontaneamente il contribuente. La regolarizzazione avviene pagando il tributo originario ( o la differenza ), le sanzioni e gli interessi moratori al tasso d’interesse legale. Il pagamento della sanzione ridotta, degli interessi e del tributo deve essere eseguito contestualmente. La comunicazione di ravvedimento deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune utilizzando la modulistica predisposta reperibile presso il Servizio Tributi, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito Internet. Si può provvedere altresì presentando direttamente la ricevuta del pagamento. |
Scadenza | Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali. Risulta pertanto consentito ravvedersi senza più alcuna limitazione temporale. |
Determinazione della sanzione | Ravvedimento per omesso/parziale versamento: * “ravvedimento Sprint” – sanzione ridotta pari a 0,1% per ogni giorno di ritardo, a condizione che il versamento sia eseguito entro 14 giorni dall’omissione; * ” ravvedimento breve ” – sanzione dell’ 1,50% (pari ad 1/10 del minimo) se la regolarizzazione avviene entro 30 gg. dalla commissione della violazione; * ” ravvedimento intermedio ” – sanzione dell’ 1,67 % (pari ad 1/9 del minimo) se la regolarizzazione avviene entro 90 gg. dalla commissione della violazione; * ” ravvedimento lungo ” – sanzione del 3,75% (pari ad 1/8 della sanzione base) se la regolarizzazione avviene oltre 90 gg. dalla commissione della violazione, ma entro un anno; * “ ravvedimento lunghissimo o biennale “ sanzione del 4,28% (pari ad 1/7 della sanzione base) se la regolarizzazione avviene oltre l’anno ma entro due anni; * “ ravvedimento ultra-biennale” sanzione del 5% (pari ad 1/6 della sanzione base) se la regolarizzazione avviene oltre i due anni dalla commissione della violazione; |
Documentazione da presentare | La dichiarazione di ravvedimento operoso o copia della ricevuta del versamento. |
Normativa di riferimento generale | art. 13 D.Lgs n. 472 del 18/12/1997 – artt. 15 e 16 del D.Lgs n. 158 /2015 |
DOVE RIVOLGERSI | |
Ufficio | Servizio Tributi Entrate |
Indirizzo | Piazza Montecuccoli 1 – 2^ piano |
Orari | martedì – giovedì 8.30-13.00 e 15.00-16.00 sabato 8.30-13.00 |
Telefono | 0536.29920 0536.29984 0536.29937 |
Fax | 0536.20125 |
servizio.tributi@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it | |
RESPONSABILI | |
Servizio | Servizio Tributi – Entrate Controllo di gestione |
Responsabile del servizio | Scarpati Mariarosaria |
Area | Area Servizi Finanziari |
Dirigente | Fabrizio Covili |
Ravvedimento operoso
Pubblicato: 05 Giugno 2009 — Ultima modifica: 13 Marzo 2023