DESCRIZIONE
I cittadini dei paesi dell’Unione Europea hanno diritto d’ingresso in Italia dove possono soggiornare senza alcuna formalità per un periodo non superiore a tre mesi. E’ sufficiente che abbiano un documento d’identità valido per l’espatrio.
Dall’11 aprile 2007, il cittadino che vuole soggiornare più di tre mesi, non deve più chiedere la carta di soggiorno, ma deve richiedere l’iscrizione all’anagrafe del comune dove intende stabilirsi.
REQUISITI
Avere la dimora abituale a Pavullo nel Frignano;
Essere lavoratore oppure avere la disponibilità di risorse economiche sufficienti a non diventare un onere per lo Stato italiano e un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Cittadini provenienti da altri comuni:
-Documento di identità;
-Codice Fiscale;
-Attestato di iscrizione anagrafica rilasciato dal Comune di provenienza (non obbligatorio);
Cittadini provenienti dall’estero:
-Passaporto o documento equipollente
Inoltre a seconda della loro condizione, devono presentare anche:
Lavoratori subordinati, uno dei seguenti documenti:-contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL – ultima busta paga; – ricevuta di versamento dei contributi INPS; – comunicazione di assunzione al CIP – Centro per l’Impiego; – ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro; – comunicazione all’INAIL del rapporto di lavoro; | |
Lavoratori autonomi, uno dei seguenti documenti: – certificato di iscrizione anagrafica alla Camera di Commercio; – attestazione di attribuzione di partita IVA; – iscrizione all’albo professionale (in caso di libere professioni) | |
Studenti: certificazione di iscrizione al corso presso un istituto riconosciuto e durata dello stesso; polizza
di assicurazione sanitaria della durata di un anno – o pari alla durata
del corso se inferiore all’anno – che copra tutti i rischi oppure altro
titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E33, E109, E37). La
tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria; documentazione
attestante la disponibilità di risorse economiche proprie. Questo
requisito può essere dichiarato, l’autocertificazione deve comunque
indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a
poter effettuare le verifiche (es. i dati del conto corrente postale e/o
bancario).Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale. Il solo dichiarante deve disporre di una somma pari all’importo annuo dell’assegno sociale; per ogni familiare va aggiunta la metà dell’importo annuo dell’assegno sociale; per il dichiarante con due o più figli a carico di età inferiore a 14 anni si calcola il doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Per l’anno 2009 l’importo dell’assegno sociale è di euro 5.317,65. | |
Religiosi: dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e dell’alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa in Italia; dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia di assunzione delle spese sanitarie o, in alternativa, polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E33, E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria. | |
Minori non accompagnati: provvedimento dell’Autorità giudiziaria minorile che dispone l’affidamento o la tutela del minore; documento di identità del tutore o affidatario; passaporto o documento equipollente del minore o, in alternativa, documentazione che attesti i dati anagrafici del minore (con traduzione ufficiale e se richiesto, legalizzata ) la documentazione non è necessaria se il provvedimento dell’Autorità giudiziaria contiene tutti i dati anagrafici necessari per l’iscrizione. | |
Altri: polizza
di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i
rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E 121, E33,
E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la
polizza sanitaria; documentazione
attestante la disponibilità di risorse economiche proprie. Questo
requisito può essere dichiarato, l’autocertificazione deve comunque
indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a
poter effettuare le verifiche (es. i dati del conto corrente postale e/o
bancario).Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il paramentro dell’importo dell’assegno sociale. Il solo dichiarante deve disporre di una somma pari all’importo annuo dell’assegno sociale; per ogni familiare va aggiunta la metà dell’importo annuo dell’assegno sociale; per il dichiarante con due o più figli a carico di età inferiore a 14 anni si calcola il doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Per l’anno 2009 l’importo dell’assegno sociale è di euro 5.317,65. | |
Familiari (per
familiari si intendono: il coniuge; i discendenti diretti di età
inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti
diretti a carico e quelli del coniuge): documentazione
attestante la qualità di familiare (es. certificato di matrimonio,
certificato di nascita con paternità e maternità, ecc.); la
documentazione dovrà essere tradotta e, se richiesto legalizzata ; documentazione
che attesti che il familiare è a carico del cittadino comunitario solo
in caso di discendenti di età superiore ai 21 anni o di ascendenti; alla
documentazione dovrà essere tradotta e, se richiesto legalizzata ; la vivenza a carico può essere autocertificata; attestato
di richiesta di iscrizione del familiare avente il diritto autonomo di
soggiorno (se questo è residente in latro comune).In caso il titolare del diritto di soggiorno non sia un lavoratore, il familiare dovrà presentare anche: polizza
di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i
rischi oppure un latro titolo idoneo – es. modelli E106, E120, E121,
E33, E109, E37; disponibilità di risorse economiche sufficienti per il nucleo familiare Se la richiesta di iscrizione del familiare non è contestuale a quella del titolare, si dovrà presentare anche la documentazione che attesti la regolarità del soggiorno del titolare. I familiari non comunitari, se non sono in possesso di permesso di soggiorno, devono presentare: documento di identità (passaporto o documento equipollente se provenienti dall’estero) visto di ingresso se provenienti da Paesi per i quali è richiesto documentazione attestante la qualità di familiare (es. certificato di matrimonio, certificato di nascita con paternità e maternità, ecc.); la documentazione dovrà essere tradotta e, se richiesto, legalizzata . I familiari non comunitari successivamente devono chiedere anche il permesso di soggiorno alla Questura, la pratica di iscrizione anagrafica verrà definita solo dopo la presentazione del permesso. |