Risposta
In relazione al quesito posto, si rappresenta che nell’avviso pubblico non è stata prevista la possibilità insindacabile da parte del comodante di accettare o rifiutare un appuntamento in quanto si ritiene che tale possibilità sia in evidente contrasto con la disponibilità liberamente espressa dalle strutture interessate di aderire all’iniziativa promossa dal Comune. Pertanto è da ritenersi che le uniche cause che possano legittimare il rifiuto di concedere la struttura per la celebrazione di matrimoni o per la costituzione di unioni civili siano le seguenti: 1) impossibilità oggettiva di ospitare l’evento per difetto di capienza della struttura (es. numero di invitati superiore alla capienza massima prevista); 2) precedenti impegni/prenotazioni già assunti dalla struttura per la data richiesta dai nubendi/uniti civilmente.