Il D.l. n° 201/2011 convertito dalla Legge n° 214/2011, art 13 – Istituzione dell’Imposta Municipale propria di tipo Sperimentale, ha richiamato, per definizione di area edificabile, l’art1, comma 2, del Decreto legislativo n. 504/1992 (già istitutivo dell’ICI).
La norma (integrata dal Decreto Legge n° 223/2006 convertito nella Legge n° 248/2006, art 36, comma 2) stabilisce che “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.
L’art. 5, comma 5, sempre del D.Lgs. n° 504/1992 istitutivo dell’ICI ed espressamente richiamato dalla Legge n° 214/2011, definisce che la base imponibile dell’area fabbricabile, alla quale applicare l’aliquota d’imposta, è costituita dal “ valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche “.
Area fabbricabile durante i lavori di ristrutturazione:
L’art. 5, comma 6 D.Lgs. n° 504/92 prevede che in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 31. Comma 1, lettere c),d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
I nuovo valori di mercato per l’anno 2019
I nuovi valori orientativi di mercato delle aree edificabili con decorrenza 01 gennaio 2019 sono stati determinati con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 14/12/2017.
Per risalire al valore orientativo medio di riferimento occorre già essere a conoscenza dei seguenti dati:
- Identificazione dell’ambito
- Zona di ubicazione dell’area.
Nella tabella i valori orientativi di riferimento sono espressi al mq di Superficie complessiva (SC).
Si precisa che per gli ambiti indicati con:
* i valori sono espressi al metro quadrato di Superficie Utile
** i valori sono espressi al metro quadrato di Superficie Territoriale
*** i valori sono espressi al metro quadrato di Superficie Fondiaria (non determinati dall’Ufficio)
Nei casi in cui risulta necessario dover operare una conversione da superfici utile ( SU) a superficie complessiva ( SC ) le modalità di calcolo possono essere le seguenti:
– attraverso il calcolo della superfici autorizzate dal rispettivo titolo edilizio;
– attraverso l’utilizzo di coefficienti di conversione del parametro edilizio da superficie utile a superficie complessiva, come segue:
- per gli usi residenziali dalla superficie utile (SU) in superficie complessiva (SC ) il coefficiente da applicare alla SU è pari a 1,32;
- per gli usi produttivi dalla superficie utile (SU) in superficie complessiva (SC ) il coefficiente da applicare alla SU è pari a 1.