Interpello

Che cos’è l’interpello

Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell’amministrazione comunale in sede di controllo. Deve riguardare l’applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali e non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

Non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Modalità di presentazione del’istanza
L’istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo
> deve essere presentata

  • prima che sia posto in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello,
  • all’amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC;
  • allegado copia della documentazione non in possesso dell’amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

    >deve contenere a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente e l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione;
d) l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
e) la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante.

Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, l’amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Consultare la disciplina di dettaglio contenuta nel Regolamento generale delle entrate comunali

Pubblicato: 22 Giugno 2024