Accesso generalizzato

Art.5, c.2, d.lgs. n. 33/2013

Che cos’è
L’accesso generalizzato  è il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, che siano ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.

Come esercitare il diritto

L’istanza di accesso generalizzato non deve essere motivata ed è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’amministrazione per la relativa riproduzione su supporti materiali.

L’istanza di accesso civico deve indicare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti richiesti e può essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti soggetti:

a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all’ufficio relazioni con il pubblico;

La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere presentata compilando l’apposito modulo allegato a questa pagina.

Il procedimento

L’amministrazione che riceve la richiesta di accesso generalizzato, ha l’obbligo di verificare se esistano soggetti controinteressati, ovvero portatori di uno dei seguenti interessi privati:

a) protezione dei dati personali;

b) libertà e segretezza della corrispondenza;

c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica (compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali).

Se esistono soggetti controinteressati, l’amministrazione è tenuta ad informarli ed essi possono presentare una motivata opposizione entro dieci giorni.

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso, l’amministrazione trasmette tempestivamente al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti; se c’è stata opposizione da parte di un soggetto controinteressato, l’amministrazione trasmette i dati al richiedente solo dopo quindici giorni dalla comunicazione al controinteressato dell’accoglimento dell’accesso, salvi i casi di comprovata indifferibilità. In tal caso il controinteressato può presentare richiesta di riesame oppure ricorrere al difensore civico.

Ritardo o mancata risposta

In caso di diniego totale o parziale della richiesta di accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame, alla quale l’amministrazione risponde entro venti giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela di interessi privati relativi alla protezione di dati personali, l’amministrazione provvede sentito il Garante per la privacy, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte dell’amministrazione è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Tutela dell’accesso generalizzato

Contro le decisioni dell’amministrazione il richiedente può presentare ricorso:

1) al Tribunale amministrativo regionale;

2) al difensore civico.

 

Pubblicato: 09 Febbraio 2017Ultima modifica: 09 Febbraio 2021