Accesso civico semplice

Che cos’è
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

Come esercitare il diritto
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile del procedimento di accesso civico.

Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto allegato a questa pagina e presentata:

Il procedimento
Il Responsabile del Procedimento di accesso civico, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile della struttura competemte per materia, il quale, entro trenta giorni, pubblica nel sito web www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al Responsabile del procedimento di accesso civico l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Il responsabile del Procedimento di accesso civico, ricevuta la comunicazione, informa il richiedente dell’avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui i dati, le informazioni o i documenti oggetto della richiesta risultino già pubblicati, il Responsabile della struttura competente indica al Responsabile del procedimento di accesso civico il relativo collegamento ipertestuale. Il responsabile del Procedimento di accesso civico, ricevuta la comunicazione, segnala al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta
Nel caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Il titolare del potere sostitutivo è tenuto a rispondere entro 15 giorni dalla ricezione del sollecito.

Tutela dell’accesso civico
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Pubblicato: 26 Settembre 2013Ultima modifica: 09 Febbraio 2021