Nell’ambito degli interventi di contrasto alla presenza diffusa di “processionaria del pino” (Ttraumatocampa pityocampa) sul territorio comunale, si ricorda che è vigente l’ordinanza n. 21/2017 “Provvedimenti per la lotta obbligatoria all’infestazione da processionaria del pino”, con la quale si ordina a tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di terreni privati nei quali siano presenti le piante di cui in premessa:
- Di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria del Pino
- Qualora si riscontasse la presenza dei nidi di processionaria si dovrà intervenire immediatamente con la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali (tuta, guanti, mascherine ed occhiali protettivi) indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve e segnalando con opportuna cartellonistica la presenza delle larve nella zona soggiacente le chiome infestate
Per la disinfestazione si potrà procedere con le seguenti modalità:
- METODI PREVENTIVI: interventi attuati durante il riposo vegetativo delle piante che prevedono la raccolta e la distruzione dei nidi invernali. Con le dovute precauzioni da parte dell’operatore si asporta, mediante il taglio dei rami infestati, i nidi di processionaria. Gli stessi dovranno poi essere chiusi in sacchi di materiale plastico, al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana, e successivamente inceneriti. L’incenerimento dovrà riguardare solo il contenuto dei sacchi in materiale plastico con esclusione tassativa di questi ultimi. E’ fatto assoluto divieto di depositare ramaglie e rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti presenti nelle stazioni ecologiche di base e nei cassonetti singoli situati sul territorio comunale.
- INTERVENTI COLTURALI: interventi che prevedono la ripulitura del sottobosco, il taglio dei rami deperiti degli alberi, il sommovimento degli strati più superficiali del terreno;
- LOTTA BIOLOGICA: è consigliabile utilizzare formulati a base di Bacillus thurigiensis var Kurstaki. Questo prodotto non ha alcuna attività su altri insetti ed organismi animali e vegetali, quindi non è tossico per l’uomo; ha un potere insetticida elevato che si manifesta dopo 3-4 giorni dal trattamento e, per la sua modesta persistenza, può risultare conveniente ripetere l’intervento dopo 10-12 giorni, soprattutto nel caso di comparsa scalare delle larve;
- LOTTA CON FEROMONI: dal 1991 sono in commercio trappole al feromone che consentono la cattura dei maschi grazie al rilascio di una sostanza di sintesi analoga a quella prodotta in natura dalle femmine. Le trappole, del tipo a colla o ad imbuto, vanno appese alle piante delle specie gradite, nella parte esterna della chioma, a 2-2,5 m da terra.
ORDINA ALTRESI’
Di evitare la lotta chimica con ricorso ad insetticidi chimici. Tali interventi dovranno essere limitati solo alle situazioni di emergenza in cui, per motivi igienici, è necessario ottenere un rapido effetto abbattente sulle larve che infestano cortili, pareti esterne e manufatti. Per tutte le operazioni di disinfestazione dovranno essere individuate le ditte dotate di idonea attrezzatura per i trattamenti.
AVVERTE
La presente ordinanza è da ritenersi valida a partire dall’anno in corso e fino all’emissione di eventuale analoga ordinanza sostitutiva o modificativa;
Le spese per gli interventi di disinfestazione sono a totale carico dei proprietari o dei detentori a qualsiasi titolo delle piante infestate.
La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
Ai trasgressori della presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del DLgs. 267/2000, così come disposto dal comma 1 dell’art. 16 della Legge n. 689/1981.
DISPONE
La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza, per l’ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori.
La vigilanza si esercita mediante sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune
INFORMA
che ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della regione Emilia Romagna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.